+15. Ai sensi delle disposizioni della parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 …

15. Ai sensi delle disposizioni della parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 …

Ai sensi delle disposizioni della parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (clausola grandfathering degli strumenti di capitale), gli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili al calcolo nei fondi propri ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, anche se non soddisfano tutte le condizioni previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto, gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non prevedono l’evento attivatore contrattuale dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inclusi nei fondi propri conformemente ai limiti stabiliti dal regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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