+15. Ai sensi delle disposizioni della parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 …
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15. Ai sensi delle disposizioni della parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 …
Ai sensi delle disposizioni della parte 10, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 (clausola grandfathering degli strumenti di capitale), gli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili al calcolo nei fondi propri ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, anche se non soddisfano tutte le condizioni previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto, gli strumenti soggetti alla clausola grandfathering che non prevedono l’evento attivatore contrattuale dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono inclusi nei fondi propri conformemente ai limiti stabiliti dal regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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