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+Articolo 54 5. |
Articolo 54 5.In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue:
a)
informano immediatamente le autorità competenti;
b)
informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1;
c)
svalutano il valore nominale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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