+Articolo 54 5.

Articolo 54 5.

In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue:

a) 

informano immediatamente le autorità competenti;

b) 

informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1;

c) 

svalutano il valore nominale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito