+Articolo 85 Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato
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Articolo 85 Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 85 1.

Gli enti stabiliscono l’importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:

▼M17

a) 

il capitale di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:

i) 

l’importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:

1) 

laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

2) 

laddove la filiazione sia un’impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

ii) 

l’importo del capitale di classe 1 consolidato relativo a tale filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

▼C7

(b) 

il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli elementi di capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 di tale impresa.

In deroga al primo comma, lettera a), l’autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell’autorità competente che l’importo aggiuntivo del capitale di classe 1 è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.

Articolo 85 2.
Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.

Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, il capitale di classe 1 ammissibile di detta filiazione non può essere incluso nel capitale di classe 1 consolidato.

Articolo 85 3.
Se un’autorità competente deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all’articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all’articolo 6 del regolamento(EU) 2019/2033, gli strumenti di classe 1 all’interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti quali fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito