+TITOLO II INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI
---+Articolo 81 Interessi di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato
------+Articolo 81 1.
------+Articolo 81 2.
---+Articolo 82 Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili
---+Articolo 83 Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo
------+Articolo 83 1.
------+Articolo 83 2.
---+Articolo 84 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato
------+Articolo 84 1.
------+Articolo 84 2.
------+Articolo 84 3.
------+Articolo 84 4.
------+Articolo 84 5.
------+Articolo 84 6.
---+Articolo 85 Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato
------+Articolo 85 1.
------+Articolo 85 2.
------+Articolo 85 3.
---+Articolo 86 Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato
---+Articolo 87 Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati
------+Articolo 87 1.
------+Articolo 87 2.
------+Articolo 87 3.
---+Articolo 88 Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato
---+Articolo 88 bis Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti
---+Articolo 88 ter Imprese di paesi terzi

TITOLO II INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI

TITOLO II INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 81 Interessi di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato -
Articolo 82 Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili

▼C9

Articolo 82

Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili

Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più le relative riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

▼M8

a) 

la filiazione è:

i) 

un ente;

ii) 

un’impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

iii) 

una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata;

iv) 

un’impresa di investimento;

v) 

una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;

▼C9

b) 

la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;

c) 

gli elementi del capitale primario di classe 1, gli elementi aggiuntivi di classe 1 e gli elementi di classe 2 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.

Articolo 83 Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo -
Articolo 84 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato -
Articolo 85 Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato -
Articolo 86 Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato

Articolo 86

Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato

Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato gli interessi di minoranza dell'impresa inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.

Articolo 87 Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati -
Articolo 88 Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato

Articolo 88

Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato

Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato.

Articolo 88 bis Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti

Articolo 88 bis

Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti

Le passività emesse da una filiazione che ha sede nell'Unione e appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione hanno i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività ammissibili consolidate di un ente ai sensi dell'articolo 92 bis, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

sono emesse conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2014/59/UE;

b) 

sono acquistate da un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

c) 

non superano l'importo determinato sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):

i) 

la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'importo degli strumenti di fondi propri emessi ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2014/59/UE;

ii) 

l'importo prescritto dall'articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 88 ter Imprese di paesi terzi

Articolo 88 ter

Imprese di paesi terzi

Ai fini del presente titolo, i termini «impresa di investimento» ed «ente» comprendono le imprese stabilite in paesi terzi che se fossero stabilite nell’Unione rientrerebbero nella definizione di tali termini di cui al presente regolamento.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito