+Articolo 88 ter Imprese di paesi terzi

Articolo 88 ter Imprese di paesi terzi

Articolo 88 ter

Imprese di paesi terzi

Ai fini del presente titolo, i termini «impresa di investimento» ed «ente» comprendono le imprese stabilite in paesi terzi che se fossero stabilite nell’Unione rientrerebbero nella definizione di tali termini di cui al presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito