+Articolo 92 bis Requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII
---+Articolo 92 bis 1.
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Articolo 92 bis Requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 92 bis 1.
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Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono soggetti G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:
▼M17
a)
un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell’ente espressi in percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3;
▼M8
b)
un coefficiente non basato sul rischio del 6,75 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.
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Articolo 92 bis 2.
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I requisiti di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:
a)
entro i tre anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;
b)
entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in a norma della direttiva 2014/59/UE;
c)
entro due anni dalla data in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in elementi del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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