+Articolo 115 Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali
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---+Articolo 115 1.
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---+Articolo 115 3.
---+Articolo 115 4.
---+Articolo 115 5.

Articolo 115 Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Article 115 -1.

Exposures to regional governments or local authorities for which a credit assessment by a nominated ECAI is available shall be assigned a risk weight in accordance with Table 1 which corresponds to the credit assessment of the ECAI in accordance with Article 136.



Table 1

Credit quality step

1

2

3

4

5

6

Risk weight

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %

Articolo 115 1.

Alle esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l’amministrazione centrale di appartenenza delle amministrazioni regionali o autorità locali interessate, conformemente alla tabella 2.



Tabella 2

Classe di merito di credito

1

2

3

4

5

6

Fattore di ponderazione del rischio

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

Per le esposizioni di cui al primo comma, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se l’amministrazione centrale di appartenenza delle amministrazioni regionali o delle autorità locali è priva di rating.

Articolo 115 2.
►M17  In deroga ai paragrafi –1 e 1, le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default. ◄

L'ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutte le amministrazioni regionali e delle autorità locali nell'Unione che sono trattate dalle autorità competenti come esposizioni verso le loro amministrazioni centrali.

Articolo 115 3.
Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente agli atti giuridici che conferiscono loro questo diritto, sono trattate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali. In tal caso il paragrafo 2 non si applica.
Articolo 115 4.
►M17  In deroga ai paragrafi –1 e 1, se le autorità competenti di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell’Unione trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale e non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico. ◄

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1o gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1o gennaio 2014.

Articolo 115 5.
In deroga ai paragrafi –1 e 1, alle esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale o autorità locale è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito