+Articolo 115 3.

Articolo 115 3.

Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente agli atti giuridici che conferiscono loro questo diritto, sono trattate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali. In tal caso il paragrafo 2 non si applica.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito