+Articolo 117 Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
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Articolo 117 Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 117 1.
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Alle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla tabella 1. Alle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari al 50 %.
Tabella 1
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Classe di merito di credito
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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Fattore di ponderazione del rischio
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20 %
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30 %
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50 %
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100 %
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100 %
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150 %
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La Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank, la Central American Bank for Economic Integration e la CAF-Development Bank of Latin America sono considerate banche multilaterali di sviluppo.
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Articolo 117 2.
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Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
a)
la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
b)
la Società finanziaria internazionale;
c)
la Banca interamericana di sviluppo;
d)
la Banca asiatica di sviluppo;
e)
la Banca africana di sviluppo;
f)
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
g)
la Nordic Investment Bank;
h)
la Banca di sviluppo dei Caraibi;
i)
la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
j)
la Banca europea per gli investimenti;
k)
il Fondo europeo per gli investimenti;
l)
l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
m)
lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;
n)
la Banca islamica di sviluppo;
▼M8
o)
l'Associazione internazionale per lo sviluppo;
p)
la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 al fine di modificare, in conformità delle norme internazionali, l'elenco delle banche multilaterali di sviluppo di cui al primo comma.
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Articolo 117 3.
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Alla quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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