+Articolo 120 Esposizioni verso enti provvisti di rating
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---+Articolo 120 3.
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Articolo 120 Esposizioni verso enti provvisti di rating
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 120 1.
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Alle esposizioni verso enti per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell’ECAI ai sensi dell’articolo 136.
Tabella 1
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Classe di merito di credito
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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Fattore di ponderazione del rischio
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20 %
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30 %
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50 %
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100 %
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100 %
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150 %
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Articolo 120 2.
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Alle esposizioni verso enti con durata originaria pari o inferiore a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI prescelta e alle esposizioni che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali con durata originaria pari o inferiore a sei mesi e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI prescelta, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 2 che corrisponde alla valutazione del merito di credito dell’ECAI ai sensi dell’articolo 136.
Tabella 2
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Classe di merito di credito
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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Fattore di ponderazione del rischio
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20 %
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20 %
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20 %
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50 %
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50 %
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150 %
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Articolo 120 3.
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L'interazione tra il trattamento di valutazione del merito di credito a breve termine di cui all'articolo 131 e il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2 è fissata come segue:
a)
quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al paragrafo 2, si applica a tutte le esposizioni verso enti con durata residua fino a tre mesi;
b)
quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al paragrafo 2;
c)
quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non è utilizzato e a tutti i crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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