+Articolo 135 Uso delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
---+Articolo 135 1.
---+Articolo 135 2.
---+Articolo 135 3.
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Articolo 135 Uso delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 135 1.
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Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi del presente capo, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se è stata emessa da un'ECAI o se è stata avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.
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Articolo 135 2.
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L'ABE pubblica, sul suo sito web, l'elenco delle ECAI conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
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Articolo 135 3.
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Entro il 10 luglio 2025 l’AESFEM elabora una relazione per stabilire se i rischi ESG siano adeguatamente rispecchiati nelle metodologie di rating del rischio di credito delle ECAI e presenta tale relazione alla Commissione. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio 2026.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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