+Articolo 135 Uso delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
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Articolo 135 Uso delle valutazioni del merito di credito delle ECAI

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 135 1.
Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi del presente capo, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se è stata emessa da un'ECAI o se è stata avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Articolo 135 2.
L'ABE pubblica, sul suo sito web, l'elenco delle ECAI conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Articolo 135 3.
Entro il 10 luglio 2025 l’AESFEM elabora una relazione per stabilire se i rischi ESG siano adeguatamente rispecchiati nelle metodologie di rating del rischio di credito delle ECAI e presenta tale relazione alla Commissione.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio 2026.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito