+Articolo 189 Governo societario
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Articolo 189 Governo societario
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 189 1.
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Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dall'organo di amministrazione o da un suo comitato esecutivo e dall'alta dirigenza dell'ente. Tali soggetti hanno una cognizione generale dei sistemi di rating dell'ente e una conoscenza particolareggiata delle connesse comunicazioni alla dirigenza.
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Articolo 189 2.
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L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi:
a)
informa l'organo di amministrazione o un suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente;
b)
ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating;
c)
assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato.
L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.
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Articolo 189 3.
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L'analisi del profilo di rischio di credito dell'ente basata sui rating interni costituisce parte integrante delle comunicazioni ai suddetti soggetti. Tali comunicazioni contemplano almeno i profili di rischio per classi, la migrazione fra le varie classi, la stima dei parametri pertinenti per ciascuna classe e il raffronto dei tassi di default effettivi e, nella misura in cui sono usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi con le previsioni e i risultati delle prove di stress. La frequenza delle comunicazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni, nonché dal livello del destinatario.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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