+Articolo 189 2.

Articolo 189 2.

L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi:

a) 

informa l'organo di amministrazione o un suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente;

b) 

ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating;

c) 

assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato.

L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito