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+Articolo 189 2. |
Articolo 189 2.L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi:
a)
informa l'organo di amministrazione o un suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente;
b)
ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating;
c)
assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato. L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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