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+Articolo 210 Requisiti per altre garanzie reali su beni materiali |
Articolo 210 Requisiti per altre garanzie reali su beni materialiArticolo 210 Requisiti per altre garanzie reali su beni materiali Le garanzie reali su beni materiali diverse dai beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB nei casi in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il contratto di garanzia in base al quale la garanzia reale su beni materiali è fornita ad un ente ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate e consente all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;
b)
con la sola eccezione dei diritti di prelazione di primo grado consentiti menzionati all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale sono ammissibili come garanzie reali e un ente vanta sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri prestatori;
c)
gli enti verificano il valore della garanzia con frequenza ed almeno una volta all'anno. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
d)
il contratto di prestito contempla una descrizione particolareggiata della garanzia e specifica in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;
e)
gli enti documentano chiaramente nelle politiche e procedure interne di fido visionabili per ispezioni i tipi di garanzie reali su beni materiali accettate dall'ente e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione;
f)
le politiche di credito dell'ente riguardo alla struttura dell'operazione prevedono quanto segue:
i)
congrui requisiti concernenti l'ammontare della garanzia rispetto a quello dell'esposizione;
ii)
la capacità di liquidare prontamente la garanzia;
iii)
la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato;
iv)
la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti);
v)
la volatilità o una variabile proxy della volatilità del valore della garanzia;
g)
in sede di valutazione e rivalutazione gli enti tengono pienamente conto dell’eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia, prestando particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data; Per le garanzie reali su beni materiali, l’obsolescenza delle garanzie reali include anche considerazioni di valutazione dei fattori ambientali, sociali e di governance in relazione ai divieti o alle limitazioni imposti dai pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell’Unione e degli Stati membri, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, dagli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi.
h)
gli enti hanno il diritto di ispezionare fisicamente la garanzia. Essi dispongono di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica;
i)
il bene ricevuto in garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorarlo. Laddove accordi generali di garanzia, o altre forme di garanzia generale (floating charge), forniscano all’ente prestatore un credito registrato sulle attività di un’impresa e tale credito contenga tanto attività non ammissibili a fungere da garanzia reale nel quadro del metodo IRB quanto attività ammissibili a svolgere tale funzione, l’ente può riconoscere queste ultime attività come protezione del credito di tipo reale ammissibile. In tal caso detto riconoscimento è subordinato al fatto che tali attività soddisfino i requisiti per l’ammissibilità della garanzia reale nel quadro del metodo IRB di cui al presente capo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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