+Sottosezione 1 Protezione del credito di tipo reale
---+Articolo 205 Requisiti per gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206
---+Articolo 206 Requisiti per accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari
---+Articolo 207 Requisiti per le garanzie reali finanziarie
------+Articolo 207 1.
------+Articolo 207 2.
------+Articolo 207 3.
------+Articolo 207 4.
------+Articolo 207 5.
---+Articolo 208 Requisiti per le garanzie immobiliari
------+Articolo 208 1.
------+Articolo 208 2.
------+Articolo 208 3.
------+Article 208 3a.
------+Articolo 208 4.
------+Articolo 208 5.
---+Articolo 209 Requisiti per i crediti commerciali
------+Articolo 209 1.
------+Articolo 209 2.
------+Articolo 209 3.
---+Articolo 210 Requisiti per altre garanzie reali su beni materiali
---+Articolo 211 Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali
---+Articolo 212 Requisiti per altri tipi di protezione del credito di tipo reale
------+Articolo 212 1.
------+Articolo 212 2.

Sottosezione 1 Protezione del credito di tipo reale

Sottosezione 1 Protezione del credito di tipo reale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 205 Requisiti per gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206

Articolo 205

Requisiti per gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206

Gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206 sono considerati una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:

a) 

gli accordi hanno efficacia giuridica e sono opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

b) 

l'ente è in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano in tali accordi;

c) 

l'ente sorveglia e controlla costantemente i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;

d) 

l'ente sorveglia e controlla costantemente le esposizioni rilevanti su base netta.

Articolo 206 Requisiti per accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

Articolo 206

Requisiti per accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari

Gli accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari sono considerati come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito, se la garanzia reale fornita con tali accordi soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 207, paragrafi da 2 a 4, e purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) 

hanno efficacia giuridica e sono opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;

b) 

assicurano alla parte non in default il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte;

c) 

assicurano la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni chiuse nell'ambito di un accordo, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra.

Articolo 207 Requisiti per le garanzie reali finanziarie -
Articolo 208 Requisiti per le garanzie immobiliari -
Articolo 209 Requisiti per i crediti commerciali -
Articolo 210 Requisiti per altre garanzie reali su beni materiali

Articolo 210

Requisiti per altre garanzie reali su beni materiali

Le garanzie reali su beni materiali diverse dai beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB nei casi in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) 

il contratto di garanzia in base al quale la garanzia reale su beni materiali è fornita ad un ente ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate e consente all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;

b) 

con la sola eccezione dei diritti di prelazione di primo grado consentiti menzionati all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale sono ammissibili come garanzie reali e un ente vanta sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri prestatori;

c) 

gli enti verificano il valore della garanzia con frequenza ed almeno una volta all'anno. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;

d) 

il contratto di prestito contempla una descrizione particolareggiata della garanzia e specifica in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;

e) 

gli enti documentano chiaramente nelle politiche e procedure interne di fido visionabili per ispezioni i tipi di garanzie reali su beni materiali accettate dall'ente e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione;

f) 

le politiche di credito dell'ente riguardo alla struttura dell'operazione prevedono quanto segue:

i) 

congrui requisiti concernenti l'ammontare della garanzia rispetto a quello dell'esposizione;

ii) 

la capacità di liquidare prontamente la garanzia;

iii) 

la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato;

iv) 

la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti);

v) 

la volatilità o una variabile proxy della volatilità del valore della garanzia;

▼M17

g) 

in sede di valutazione e rivalutazione gli enti tengono pienamente conto dell’eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia, prestando particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data; Per le garanzie reali su beni materiali, l’obsolescenza delle garanzie reali include anche considerazioni di valutazione dei fattori ambientali, sociali e di governance in relazione ai divieti o alle limitazioni imposti dai pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell’Unione e degli Stati membri, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, dagli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi.

▼C2

h) 

gli enti hanno il diritto di ispezionare fisicamente la garanzia. Essi dispongono di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica;

i) 

il bene ricevuto in garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorarlo.

▼M17

Laddove accordi generali di garanzia, o altre forme di garanzia generale (floating charge), forniscano all’ente prestatore un credito registrato sulle attività di un’impresa e tale credito contenga tanto attività non ammissibili a fungere da garanzia reale nel quadro del metodo IRB quanto attività ammissibili a svolgere tale funzione, l’ente può riconoscere queste ultime attività come protezione del credito di tipo reale ammissibile. In tal caso detto riconoscimento è subordinato al fatto che tali attività soddisfino i requisiti per l’ammissibilità della garanzia reale nel quadro del metodo IRB di cui al presente capo.

▼C2

Articolo 211 Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali

Articolo 211

Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali

Gli enti trattano le esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing purché siano rispettati i requisiti seguenti:

a) 

sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 208 o 210, a seconda del caso, per il riconoscimento come garanzia ammissibile del tipo di bene dato in leasing;

b) 

il locatore pone in atto una sana gestione del rischio riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua ubicazione, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale;

c) 

il locatore ha il diritto di proprietà sul bene ed è in grado di far valere tempestivamente tale diritto;

d) 

qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello delle LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non è talmente ampio da indurre a sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.

Articolo 212 Requisiti per altri tipi di protezione del credito di tipo reale -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito