+19. In aggiunta e specificatamente, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti …

19. In aggiunta e specificatamente, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti …

In aggiunta e specificatamente, ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni.

Periodo per il rientro in bonisCome definito all’allegato V, parte 2, paragrafo 231, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione
EBITDAUtili al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni
Misure di concessioneMisure di concessione come definite all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione
Esposizioni oggetto di concessioni (FBE)Esposizioni per cui sono state applicate misure di concessione ai sensi dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione
Garanzie escusseAttività ottenute a seguito dell’escussione di una garanzia reale e che rimangono iscritte in bilancio. Le garanzie escusse possono essere ottenute tramite procedimenti giudiziari, accordi bilaterali con il debitore o altre tipologie di trasferimento della garanzia reale dal debitore all’ente creditizio. Le garanzie escusse possono includere attività finanziarie e non finanziarie e dovrebbero comprendere tutte le garanzie acquisite indipendentemente dalla loro classificazione ai fini contabili
Beni immobiliBeni immobili come definiti all’articolo 208 del regolamento (UE) n. 575/2013
Costo di liquidazioneI costi di liquidazione sono definiti come flussi di cassa in uscita registrati durante l’escussione delle garanzie e il processo di vendita e includono: a) tutte le spese legali applicabili; b) costi vendita, imposte e altre spese; c) eventuali costi di manutenzione supplementari sostenuti dall’ente creditizio in relazione all’escussione e alla dismissione delle garanzie; d) qualsiasi flusso di cassa in entrata fino alla data di liquidazione
Organo di amministrazioneCome definito all’articolo 3, paragrafo 1, punti 7 e 8, della direttiva 2013/36/UE
Beni mobiliProprietà fisica diversa dai beni immobili ai sensi dell’articolo 210 del regolamento (UE) n. 575/2013
Esposizioni deteriorate (NPE)Esposizioni classificate come deteriorate in conformità con l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione
Crediti deteriorati (NPL)Prestiti e anticipi definiti all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che sono classificati come deteriorati ai sensi dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione
Quota dei crediti deterioratiPer calcolare la quota dei crediti deteriorati, il valore contabile lordo dei crediti deteriorati e degli anticipi è diviso per il valore contabile lordo del totale dei prestiti e degli anticipi in linea con la definizione delle NPE
Quadro normativo delle NPEPolitiche, processi, controlli e sistemi per la gestione dei rischio delle NPE
PortafoglioUn gruppo di esposizioni con caratteristiche simili in termini di rischio di credito
Periodo di provaCome definito all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione
Quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (RAF)La metodologia complessiva costituita dalle politiche, dai processi, dai controlli e dai sistemi tramite i quali viene determinata, comunicata e monitorata la propensione al rischio. Include una dichiarazione relativa alla propensione al rischio, i limiti di rischio e la descrizione dei ruoli e delle competenze delle figure incaricate di sovrintendere all’attuazione e al monitoraggio del RAF. Il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio dovrebbe considerare i rischi rilevanti per l’ente creditizio e per la sua reputazione nei confronti di soggetti depositanti, investitori e i clienti. Il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio è allineato alla strategia della banca
Texas ratioTexas ratio: è un indice che mette in rapporto le consistenze dei crediti deteriorati con il patrimonio netto di un ente creditizio. Crediti deteriorati (valore contabile lordo) su patrimonio netto e riduzioni di valore accumulate

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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