| Periodo per il rientro in bonis | Come definito all’allegato V, parte 2, paragrafo 231, lettera b) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione |
| EBITDA | Utili al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni |
| Misure di concessione | Misure di concessione come definite all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione |
| Esposizioni oggetto di concessioni (FBE) | Esposizioni per cui sono state applicate misure di concessione ai sensi dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione |
| Garanzie escusse | Attività ottenute a seguito dell’escussione di una garanzia reale e che rimangono iscritte in bilancio. Le garanzie escusse possono essere ottenute tramite procedimenti giudiziari, accordi bilaterali con il debitore o altre tipologie di trasferimento della garanzia reale dal debitore all’ente creditizio. Le garanzie escusse possono includere attività finanziarie e non finanziarie e dovrebbero comprendere tutte le garanzie acquisite indipendentemente dalla loro classificazione ai fini contabili |
| Beni immobili | Beni immobili come definiti all’articolo 208 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| Costo di liquidazione | I costi di liquidazione sono definiti come flussi di cassa in uscita registrati durante l’escussione delle garanzie e il processo di vendita e includono: a) tutte le spese legali applicabili; b) costi vendita, imposte e altre spese; c) eventuali costi di manutenzione supplementari sostenuti dall’ente creditizio in relazione all’escussione e alla dismissione delle garanzie; d) qualsiasi flusso di cassa in entrata fino alla data di liquidazione |
| Organo di amministrazione | Come definito all’articolo 3, paragrafo 1, punti 7 e 8, della direttiva 2013/36/UE |
| Beni mobili | Proprietà fisica diversa dai beni immobili ai sensi dell’articolo 210 del regolamento (UE) n. 575/2013 |
| Esposizioni deteriorate (NPE) | Esposizioni classificate come deteriorate in conformità con l’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione |
| Crediti deteriorati (NPL) | Prestiti e anticipi definiti all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione che sono classificati come deteriorati ai sensi dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione |
| Quota dei crediti deteriorati | Per calcolare la quota dei crediti deteriorati, il valore contabile lordo dei crediti deteriorati e degli anticipi è diviso per il valore contabile lordo del totale dei prestiti e degli anticipi in linea con la definizione delle NPE |
| Quadro normativo delle NPE | Politiche, processi, controlli e sistemi per la gestione dei rischio delle NPE |
| Portafoglio | Un gruppo di esposizioni con caratteristiche simili in termini di rischio di credito |
| Periodo di prova | Come definito all’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione |
| Quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (RAF) | La metodologia complessiva costituita dalle politiche, dai processi, dai controlli e dai sistemi tramite i quali viene determinata, comunicata e monitorata la propensione al rischio. Include una dichiarazione relativa alla propensione al rischio, i limiti di rischio e la descrizione dei ruoli e delle competenze delle figure incaricate di sovrintendere all’attuazione e al monitoraggio del RAF. Il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio dovrebbe considerare i rischi rilevanti per l’ente creditizio e per la sua reputazione nei confronti di soggetti depositanti, investitori e i clienti. Il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio è allineato alla strategia della banca |
| Texas ratio | Texas ratio: è un indice che mette in rapporto le consistenze dei crediti deteriorati con il patrimonio netto di un ente creditizio. Crediti deteriorati (valore contabile lordo) su patrimonio netto e riduzioni di valore accumulate |