+Articolo 221 Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione
---+Articolo 221 1.
---+Articolo 221 2.
---+Articolo 221 3.
---+Articolo 221 4.
---+Articolo 221 5.
---+Articolo 221 6.
---+Articolo 221 7.
---+Articolo 221 9.
|
Articolo 221 Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 221 1.
|
Al fine del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile che soddisfi i requisiti di cui al capo 6, sezione 7, un ente può calcolare il valore dell’esposizione corretto integralmente (E*) dell’accordo utilizzando il metodo dei modelli interni, a condizione che l’ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2.
|
|
Articolo 221 2.
|
Un ente può utilizzare il metodo dei modelli interni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
l’ente utilizza tale metodo soltanto per le esposizioni per le quali gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo IRB di cui al capo 3;
b)
l’ente è autorizzato a utilizzare tale metodo dalla sua autorità competente.
|
|
Articolo 221 3.
|
Un ente che utilizza il metodo dei modelli interni lo fa per tutte le controparti e tutti i titoli, ad eccezione dei portafogli irrilevanti per i quali può ricorrere al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all’articolo 220.
|
|
Articolo 221 4.
|
Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare il metodo dei modelli interni solo a condizione che si siano accertate che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo quadro di compensazione utilizzato dall'ente sia concettualmente solido e sia applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi:
a)
il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni è strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio dell'ente e serve come base per la comunicazione delle esposizioni all'alta dirigenza dell'ente stesso;
b)
l'ente ha un'unità di controllo del rischio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
i)
è indipendente dalle unità operative e riferisce direttamente all'alta dirigenza;
ii)
è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio dell'ente;
iii)
elabora ed analizza giornalmente rapporti sui risultati del modello di misurazione del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti in materia di posizioni;
c)
i rapporti giornalieri elaborati dall'unità di controllo del rischio sono verificati da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e dell'esposizione complessiva al rischio;
d)
l'ente ha un numero sufficiente di dipendenti specializzati nell'uso di modelli sofisticati utilizzati nell'unità di controllo del rischio;
e)
l'ente ha stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento globale del sistema di misurazione dei rischi;
f)
i modelli dell'ente hanno dimostrato di possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;
g)
l'ente attua con frequenza un programma rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove sono verificati dall'alta dirigenza e influiscono sulle politiche ed i limiti che essa impone;
h)
nell'ambito del suo processo regolare di audit interno, l'ente conduce una verifica indipendente del suo sistema di misurazione del rischio. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;
i)
l'ente conduce una verifica del proprio sistema di gestione del rischio quanto meno con frequenza annuale;
j)
il modello interno soddisfa i requisiti di cui all'articolo 292, paragrafi 8 e 9 e all'articolo 294.
|
|
Articolo 221 5.
|
Il modello interno di un ente per la misurazione del rischio comprende un numero sufficiente di fattori di rischio, in modo da cogliere tutti i rischi di prezzo significativi. Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di classi di rischio e tra classi di rischio se il sistema da loro applicato per misurare le correlazioni è solido e è attuato con correttezza.
|
|
Articolo 221 6.
|
Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni calcolano E* conformemente alla formula seguente:
dove:
|
Ei
|
=
|
il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB;
|
|
Ci
|
=
|
il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni i.
|
Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.
|
|
Articolo 221 7.
|
Il calcolo della variazione potenziale di valore di cui al paragrafo 6 è soggetto ai seguenti requisiti:
a)
è effettuato quanto meno giornalmente;
b)
è basato su un intervallo di confidenza unilaterale al 99o percentile;
c)
è basato su un periodo di liquidazione equivalente a cinque giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a dieci giorni;
d)
è basato su un periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
e)
i dati utilizzati nel calcolo sono aggiornati ogni tre mesi.
Quando un ente ha un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, un finanziamento con margini o un'operazione analoga o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi, in combinato disposto con l'articolo 285, paragrafo 5.
|
|
Articolo 221 9.
|
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a)
che cosa si intende per portafoglio non rilevante ai fini del paragrafo 3;
b)
i criteri per determinare se un modello interno sia solido e sia applicato con correttezza ai fini dei paragrafi 4 e 5 e degli accordi quadro di compensazione.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|