+Sottosezione 1 Protezione del credito di tipo reale
---+Articolo 218 Credit linked notes
---+Articolo 219 Compensazione in bilancio
---+Articolo 220 Utilizzo del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità per gli accordi quadro di compensazione
------+Articolo 220 1.
------+Articolo 220 2.
------+Articolo 220 3.
------+Articolo 220 4.
------+Articolo 220 5.
---+Articolo 221 Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione
------+Articolo 221 1.
------+Articolo 221 2.
------+Articolo 221 3.
------+Articolo 221 4.
------+Articolo 221 5.
------+Articolo 221 6.
------+Articolo 221 7.
------+Articolo 221 9.
---+Articolo 222 Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
------+Articolo 222 1.
------+Articolo 222 2.
------+Articolo 222 3.
------+Articolo 222 4.
------+Articolo 222 5.
------+Articolo 222 6.
------+Articolo 222 7.
---+Articolo 223 Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
------+Articolo 223 1.
------+Articolo 223 2.
------+Articolo 223 3.
------+Articolo 223 4.
------+Articolo 223 5.
------+Articolo 223 6.
------+Articolo 223 7.
---+Articolo 224 Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
------+Articolo 224 1.
------+Articolo 224 2.
------+Articolo 224 3.
------+Articolo 224 4.
------+Articolo 224 5.
------+Articolo 224 6.
---+Articolo 226 Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
---+Articolo 227 Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
------+Articolo 227 1.
------+Articolo 227 2.
------+Articolo 227 3.
---+Articolo 228 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato
---+Articolo 229 Principi di valutazione delle garanzie reali ammissibili diverse dalle garanzie reali finanziarie
------+Articolo 229 1.
------+Articolo 229 2.
------+Articolo 229 3.
------+Articolo 229 4.
---+Articolo 230 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per un’esposizione con una protezione del credito di tipo reale ammissibile trattata secondo il metodo IRB
------+Articolo 230 1.
------+Articolo 230 2.
------+Articolo 230 3.
------+Articolo 230 4.
------+Articolo 230 5.
---+Articolo 231 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di pool di protezione del credito di tipo reale ammissibili per un’esposizione trattata secondo il metodo IRB
---+Articolo 232 Altri tipi di protezione del credito di tipo reale
------+Articolo 232 1.
------+Articolo 232 2.
------+Articolo 232 3.
------+Articolo 232 4.

Sottosezione 1 Protezione del credito di tipo reale

Sottosezione 1 Protezione del credito di tipo reale

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 218 Credit linked notes

Articolo 218

Credit linked notes

Gli investimenti in credit linked notes emesse dall'ente prestatore possono essere trattati come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito di tipo reale secondo quanto disposto dalla presente sottosezione, a condizione che il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale. Al fine di stabilire se il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale, l'ente può ritenere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 194, paragrafo 6, lettera c).

Articolo 219 Compensazione in bilancio

Articolo 219

Compensazione in bilancio

I prestiti e i depositi presso l’ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie reali in contanti ai fini del calcolo dell’effetto della protezione del credito di tipo reale per tali prestiti e depositi dell’ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio.

Articolo 220 Utilizzo del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità per gli accordi quadro di compensazione -
Articolo 221 Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione -
Articolo 222 Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie -
Articolo 223 Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie -
Articolo 224 Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie -
Articolo 226 Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

Articolo 226

Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie

Le rettifiche per volatilità di cui all’articolo 224 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:

image

dove:

H

= la rettifica per volatilità applicabile;

HM

= la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera;

NR

= il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni;

TM

= il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.

Articolo 227 Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie -
Articolo 228 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato

Articolo 228

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato

Nell’ambito del metodo standardizzato, gli enti utilizzano E * quale calcolata a norma dell’articolo 223, paragrafo 5, come il valore dell’esposizione ai fini dell’articolo 113. Nel caso degli elementi fuori bilancio elencati nell’allegato I, gli enti utilizzano E * come il valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell’articolo 111, paragrafo 2, per giungere al valore dell’esposizione.

Articolo 229 Principi di valutazione delle garanzie reali ammissibili diverse dalle garanzie reali finanziarie -
Articolo 230 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per un’esposizione con una protezione del credito di tipo reale ammissibile trattata secondo il metodo IRB -
Articolo 231 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di pool di protezione del credito di tipo reale ammissibili per un’esposizione trattata secondo il metodo IRB

Articolo 231

Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di pool di protezione del credito di tipo reale ammissibili per un’esposizione trattata secondo il metodo IRB

Gli enti che hanno ottenuto più tipi di protezione del credito di tipo reale possono, per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB, applicare la formula di cui all’articolo 230, in modo sequenziale per ogni singolo tipo di garanzia reale. A tal fine, dopo ogni fase di riconoscimento di un singolo tipo di FCP, tali enti riducono il valore residuo dell’esposizione non garantita (EU) del valore corretto della garanzia reale (ES) riconosciuto in tale fase. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, il totale di ES in tutti i tipi di protezione del credito di tipo reale è limitato al valore di E·(1+HE), risultante nella formula seguente:

image

dove:

LGDS,i

= la LGD applicabile alla FCP i, come specificato all’articolo 230, paragrafo 2;

ES,i

= il valore corrente della FCP i ottenuto dopo l’applicazione della rettifica per volatilità applicabile per il tipo di FCP (Hc) ai sensi dell’articolo 230, paragrafo 2.

Articolo 232 Altri tipi di protezione del credito di tipo reale -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito