+Articolo 252 Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

Articolo 252 Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

Articolo 252

Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche

Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all’articolo 251, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito mediante la quale si consegue il trasferimento del rischio e le esposizioni sottostanti sono calcolati come segue:

a) 

si considera come durata delle esposizioni sottostanti la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di cinque anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4;

b) 

l’ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250  % a norma della presente sezione. Per tutte le altre posizioni, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente:

image

dove:

▼M17

RW *

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’articolo 92, paragrafo 4, lettera a);

▼M5

RWAss

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se esse non fossero state cartolarizzate, calcolati pro rata;

RWSP

=

gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell’articolo 251 come se non vi fosse disallineamento di durata;

T

=

la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni;

t

=

la durata della protezione del credito, espressa in anni;

t*

=

0,25.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito