+Articolo 269 bis Trattamento delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
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---+Articolo 269 bis 2.
---+Articolo 269 bis 3.
---+Articolo 269 bis 4.
---+Articolo 269 bis 5.
---+Articolo 269 bis 6.
---+Articolo 269 bis 7.

Articolo 269 bis Trattamento delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate

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1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 269 bis 1.

Ai fini del presente articolo si intende per:

a) 

«cartolarizzazione di esposizioni deteriorate», una cartolarizzazione di esposizioni deteriorate quale definita all’articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2017/2402;

b) 

«cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate», una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate in cui lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è pari ad almeno il 50 % dell’importo in essere delle esposizioni sottostanti nel momento in cui sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione.

Articolo 269 bis 2.
Il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate è calcolato conformemente all’articolo 254 o all’articolo 267. Il fattore di ponderazione del rischio è soggetto a una soglia minima del 100 %, salvo ove si applichi l’articolo 263.
Articolo 269 bis 3.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti assegnano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alla posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate, salvo ove si applichi l’articolo 263.
Articolo 269 bis 4.
Gli enti che applicano il metodo IRB alle esposizioni del portafoglio di esposizioni sottostanti a norma del capo 3 e che non sono autorizzati a utilizzare le stime interne della LGD e dei fattori di conversione per tali esposizioni non utilizzano il SEC-IRBA per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione NPE e non applicano né il paragrafo 5 né il paragrafo 6.
Articolo 269 bis 5.
Ai fini dell’articolo 268, paragrafo 1, sono comprese le perdite attese associate a esposizioni sottostanti la cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate, previa deduzione dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, di eventuali ulteriori rettifiche di valore su crediti specifiche.

Gli enti effettuano il calcolo in conformità della formula seguente:

in cui:

CRmax

=

il requisito patrimoniale massimo nel caso di cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate;

RWEAIRB

=

la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

ELIRB

=

la somma degli importi delle perdite attese delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

NRPPD

=

lo sconto sul prezzo d’acquisto non rimborsabile;

EVIRB

=

la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

EVPool

=

la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato;

SCRAIR

=

per gli enti cedenti, le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall’ente in relazione alle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB soltanto se e nella misura in cui tali rettifiche superano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile; per gli investitori istituzionali tale importo è pari a zero;

RWEASA

=

la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato;

Articolo 269 bis 6.
In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, se il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione calcolato secondo il metodo «look-through» di cui all’articolo 267 è inferiore al 100 %, gli enti possono applicare il fattore di ponderazione del rischio inferiore, soggetto a una soglia minima del 50 %.

Ai fini del primo comma, gli enti cedenti che applicano il SEC-IRBA a una posizione, e che sono autorizzati a utilizzare delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione per tutte le esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB conformemente al capo 3, detraggono lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche aggiuntive dalle perdite attese e dai valori delle esposizioni sottostanti associati a una posizione senior in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate secondo la formula seguente:

in cui:

RWmax

=

il fattore di ponderazione del rischio, prima di applicare la soglia minima, applicabile a una posizione senior in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate in caso di utilizzo del metodo look-through;

RWEAIRB

=

la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

RWEASA

=

la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato;

ELIRB

=

la somma degli importi delle perdite attese delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;

NRPPD

=

lo sconto sui prezzi d’acquisto non rimborsabile;

EVIRB

=

la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB

EVpool

=

la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni sottostanti nell’aggregato;

EVSA

=

la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato;

SCRAIRB

=

le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall’ente cedente in relazione alle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB soltanto se e nella misura in cui tali rettifiche superano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile.

Articolo 269 bis 7.

Ai fini del presente articolo, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è calcolato sottraendo l’importo di cui alla lettera b) dall’importo di cui alla lettera a):

a) 

l’importo in essere delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate nel momento in cui tali esposizioni sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE);

b) 

la somma degli elementi seguenti:

i) 

il prezzo iniziale di vendita dei segmenti o, se del caso, di parti di segmenti della cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate venduti a investitori terzi; e

ii) 

l’importo in essere, all’atto del trasferimento delle esposizioni sottostanti alla SSPE, dei segmenti o, se del caso, di parti di segmenti di tale cartolarizzazione detenuti dal cedente.

Ai fini dei paragrafi 5 e 6, per tutta la durata dell’operazione, il calcolo dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è rivisto al ribasso tenendo conto delle perdite subite. L’eventuale riduzione dell’importo in essere delle esposizioni sottostanti derivante dalle perdite subite riduce lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, con una soglia minima pari a zero.

Ove sia strutturato in modo da poter essere rimborsato in toto o in parte al cedente, uno sconto non è considerato come sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile ai fini del presente articolo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito