+Articolo 277 bis Panieri di copertura
---+Articolo 277 bis 1.
---+Articolo 277 bis 2.
---+Articolo 277 bis 3.
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Articolo 277 bis Panieri di copertura
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 277 bis 1.
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Gli enti stabiliscono gli insiemi di attività coperte pertinenti per ciascuna categoria di rischio di un insieme di attività soggette a compensazione e assegnano ciascuna operazione a tali insiemi di attività coperte come segue:
a)
le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta;
b)
le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è basato sulla stessa coppia di valute;
c)
tutte le operazioni associate alla categoria del rischio di credito sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
d)
tutte le operazioni associate alla categoria del rischio azionario sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
e)
le operazioni associate alla categoria del rischio di posizione in merci sono assegnate a uno dei seguenti insiemi di attività coperte sulla base della natura del loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3:
f)
le operazioni associate alla categoria degli altri rischi sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione sono assegnate ad insiemi di attività coperte distinti da quelli stabiliti per le operazioni attribuite alla categoria del rischio di tasso di interesse non aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione. Tali operazioni sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta.
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Articolo 277 bis 2.
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In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti stabiliscono singoli insiemi di attività coperte distinti in ogni categoria di rischio per le seguenti operazioni:
a)
le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la volatilità implicita del mercato o la volatilità effettiva di un fattore di rischio o la correlazione tra due fattori di rischio;
b)
le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la differenza tra due fattori di rischio associati alla stessa categoria di rischio o le operazioni che consistono di due componenti in contanti denominate nella stessa valuta e per le quali un fattore di rischio della stessa categoria di rischio del fattore di rischio primario è contenuto nell'altra componente in contanti diversa da quella contenente il fattore di rischio primario.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico. Ai fini del primo comma, lettera b), gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se la coppia di fattori di rischio in tali operazioni di cui alla suddetta lettera è identica e i due fattori di rischio contenuti in tale coppia sono correlati positivamente. Altrimenti gli enti assegnano le operazioni di cui alla lettera b) del primo comma ad uno degli insiemi di attività coperte stabilito a norma del paragrafo 1 sulla base di solo uno dei due fattori di rischio di cui alla lettera b) del primo comma. Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli enti assegnano le operazioni a un insieme di attività coperte distinto della pertinente categoria di rischio seguendo la stessa struttura per gli insiemi di attività coperte di cui al paragrafo 1.
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Articolo 277 bis 3.
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Su richiesta delle autorità competenti, gli enti mettono a disposizione il numero di insiemi di attività coperte stabiliti a norma del paragrafo 2 del presente articolo per ciascuna categoria di rischio, con il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, o la coppia di fattori di rischio di ciascuno di tali insiemi e il numero delle operazioni in ciascuno di tali insiemi.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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