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+Articolo 295 Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio |
Articolo 295 Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischioArticolo 295 Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio Gli enti possono riconoscere l'effetto di riduzione del rischio, conformemente all'articolo 298, solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l'accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296 e l'ente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 297:
a)
contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i diritti e le obbligazioni reciproche sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, in modo da creare un unico nuovo contratto che sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti ed è vincolante per le parti;
b)
altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte;
c)
accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti per enti che hanno ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo stabilito nella sezione 6 per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detto metodo. Le autorità competenti comunicano all'ABE un elenco degli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti approvati. La compensazione tra operazioni effettuate da soggetti giuridici diversi di un gruppo non è riconosciuta ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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