+Sezione 7 Compensazione contrattuale
---+Articolo 295 Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio
---+Articolo 296 Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale
------+Articolo 296 1.
------+Articolo 296 2.
------+Articolo 296 3.
---+Articolo 297 Obblighi degli enti
------+Articolo 297 1.
------+Articolo 297 2.
------+Articolo 297 3.
------+Articolo 297 4.
---+Articolo 298 Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio

Sezione 7 Compensazione contrattuale

Sezione 7 Compensazione contrattuale

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 295 Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio

Articolo 295

Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio

Gli enti possono riconoscere l'effetto di riduzione del rischio, conformemente all'articolo 298, solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l'accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296 e l'ente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 297:

a) 

contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i diritti e le obbligazioni reciproche sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, in modo da creare un unico nuovo contratto che sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti ed è vincolante per le parti;

b) 

altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte;

c) 

accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti per enti che hanno ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo stabilito nella sezione 6 per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detto metodo. Le autorità competenti comunicano all'ABE un elenco degli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti approvati.

La compensazione tra operazioni effettuate da soggetti giuridici diversi di un gruppo non è riconosciuta ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.

Articolo 296 Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale -
Articolo 297 Obblighi degli enti -
Articolo 298 Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio

Articolo 298

Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio

La compensazione ai fini delle sezioni da 3 a 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito