+Articolo 321 Inclusione di perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione
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Articolo 321 Inclusione di perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 321 1.
Le perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione sono incluse nei set di dati sulle perdite non appena gli elementi dell’indicatore di attività relativi a tali soggetti o attività sono inclusi nel calcolo di tale indicatore dell’ente a norma dell’articolo 315, paragrafo 1. A tal fine gli enti includono le perdite osservate durante un periodo di 10 anni prima dell’acquisizione o della fusione.
Articolo 321 2.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti devono determinare le rettifiche ai set di dati sulle perdite a seguito dell’inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione di cui al paragrafo 1.

L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito