+Articolo 321 Inclusione di perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione
---+Articolo 321 1.
---+Articolo 321 2.
|
Articolo 321 Inclusione di perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 321 1.
|
Le perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione sono incluse nei set di dati sulle perdite non appena gli elementi dell’indicatore di attività relativi a tali soggetti o attività sono inclusi nel calcolo di tale indicatore dell’ente a norma dell’articolo 315, paragrafo 1. A tal fine gli enti includono le perdite osservate durante un periodo di 10 anni prima dell’acquisizione o della fusione.
|
|
Articolo 321 2.
|
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti devono determinare le rettifiche ai set di dati sulle perdite a seguito dell’inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione di cui al paragrafo 1. L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|