+Articolo 327 Compensazione
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Articolo 327 Compensazione

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 327 1.
Il valore assoluto della differenza (positiva) tra le posizioni lunghe (corte) dell'ente rispetto alle sue posizioni corte (lunghe) nello stesso strumento finanziario, sia esso uno strumento di capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano essi contratti financial futures, opzioni, warrants e warrants coperti, è la sua posizione netta in ciascuno dei predetti strumenti. Ai fini del calcolo della posizione netta, le posizioni in strumenti derivati sono trattate conformemente al disposto degli articoli da 328 a 330. Le posizioni detenute dagli enti in strumenti di debito propri non sono computate nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo 336.
Articolo 327 2.
Non è consentita alcuna compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità competenti adottino un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione. Tali metodi o requisiti di fondi propri sono notificati all'ABE. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 327 3.
Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate sono convertite giornalmente nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito