+Articolo 354 Valute strettamente correlate
---+Articolo 354 1.
---+Articolo 354 2.
---+Articolo 354 3.
---+Articolo 354 4.
---+Articolo 354 5.
---+Articolo 354 6.
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Articolo 354 Valute strettamente correlate
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1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 354 1.
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Gli enti possono soddisfare requisiti inferiori di fondi propri a fronte di posizioni in valute pertinenti strettamente correlate. Due valute sono considerate strettamente correlate soltanto se la probabilità di una perdita, calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4 % del valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta utilizzata per le segnalazioni), sia pari ad almeno il 99 % dei casi, se il periodo di osservazione è di tre anni, e al 95 %, se il periodo di osservazione è di cinque anni. I fondi propri prescritti per la posizione compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4 % moltiplicato per il valore della posizione compensata.
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Articolo 354 2.
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Nel calcolare i requisiti di cui al presente capo, gli enti possono escludere le posizioni nelle valute soggette ad un accordo intergovernativo giuridicamente vincolante inteso a limitarne la variazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte delle stesse un requisito di fondi propri non inferiore alla metà della variazione massima autorizzata per le valute in questione nell'accordo intergovernativo.
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Articolo 354 3.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute per le quali è disponibile il trattamento di cui al paragrafo 1. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 354 4.
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Il requisito di fondi propri per le posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria può essere pari all'1,6 % del valore di dette posizioni compensate.
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Articolo 354 5.
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Solo le posizioni non compensate in valute di cui al presente articolo sono incorporate nella posizione aperta netta generale conformemente all'articolo 352, paragrafo 4.
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Articolo 354 6.
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Laddove i dati sui tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in due valute nei dieci giorni lavorativi successivi, indichino che queste valute sono perfettamente e positivamente correlate e l'ente è sempre in grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi, l'ente può, previa esplicita autorizzazione dell'autorità competente, applicare un requisito di fondo proprio dello 0 % sino alla fine del 2017.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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