+Articolo 382 bis Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA
---+Articolo 382 bis 1.
---+Articolo 382 bis 2.
---+Articolo 382 bis 3.
---+Articolo 382 bis 4.
---+Articolo 382 bis 5.

Articolo 382 bis Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 382 bis 1.

Un ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui all’articolo 382 secondo i metodi seguenti:

a) 

il metodo standardizzato di cui all’articolo 383, qualora l’ente abbia ottenuto dall’autorità competente l’autorizzazione a ricorrere a tale metodo;

b) 

il metodo di base di cui all’articolo 384;

c) 

il metodo semplificato di cui all’articolo 385, a condizione che l’ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo.

Articolo 382 bis 2.
Un ente non utilizza il metodo di cui al paragrafo 1, lettera c), in combinazione con il metodo di cui alla lettera a) o b) di tale paragrafo.
Articolo 382 bis 3.

Un ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA su base permanente per:

a) 

controparti diverse;

b) 

differenti insiemi di attività soggette a compensazione (netting sets) ammissibili con la stessa controparte;

c) 

operazioni diverse dello stesso insieme di attività soggette a compensazione ammissibile, purché sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 5.

Articolo 382 bis 4.
Ai fini del paragrafo 3, lettera c, gli enti suddividono l’insieme di attività soggette a compensazione ammissibile in un insieme di attività soggette a compensazione ipotetico contenente le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), e in un insieme di attività soggette a compensazione ipotetico contenente le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera b).
Articolo 382 bis 5.

Ai fini del paragrafo 3, lettera c), le condizioni ivi indicate comprendono quanto segue:

a) 

la suddivisione è coerente con il trattamento dell’insieme giuridico di attività soggette a compensazione al momento del calcolo del CVA a fini contabili;

b) 

l’autorizzazione concessa dalle autorità competenti a utilizzare il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), è limitata all’insieme di attività soggette a compensazione ipotetico corrispondente e non comprende tutte le operazioni all’interno dell’insieme di attività soggette a compensazione ammissibile.

Gli enti documentano le modalità con cui utilizzano una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), secondo quanto stabilito nel presente paragrafo, per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA su base permanente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito