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+Articolo 382 bis 1. |
Articolo 382 bis 1.Un ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui all’articolo 382 secondo i metodi seguenti:
a)
il metodo standardizzato di cui all’articolo 383, qualora l’ente abbia ottenuto dall’autorità competente l’autorizzazione a ricorrere a tale metodo;
b)
il metodo di base di cui all’articolo 384;
c)
il metodo semplificato di cui all’articolo 385, a condizione che l’ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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