+Articolo 394 Obblighi di segnalazione
---+Articolo 394 1.
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---+Articolo 394 3.
---+Articolo 394 4.
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Articolo 394 Obblighi di segnalazione
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 394 1.
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Gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione che detengono, comprese quelle esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:
a)
l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
b)
il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;
c)
il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
d)
il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.
Gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, segnalano alle rispettive autorità competenti le loro 20 maggiori esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1. Gli enti segnalano altresì le esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente alle rispettive autorità competenti su base consolidata.
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Articolo 394 2.
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►M17
Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le seguenti informazioni con riguardo alle loro 10 maggiori esposizioni verso enti su base consolidata, nonché alle loro 10 maggiori esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra su base consolidata, comprese le grandi esposizioni esentate dall’applicazione dell’articolo 395, paragrafo 1: ◄
a)
l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
b)
il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;
c)
il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
d)
il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.
Oltre alle informazioni di cui al primo comma, gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti la loro esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra.
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Articolo 394 3.
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Gli enti segnalano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 alle rispettive autorità competenti almeno su base semestrale.
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Articolo 394 4.
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L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra di cui al paragrafo 2. Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale riguardanti il sistema bancario ombra e considera se:
a)
la relazione con un soggetto singolo o un gruppo di soggetti può comportare rischi per la solvibilità o la posizione di liquidità dell'ente;
b)
i soggetti cui si applicano requisiti di solvibilità o di liquidità analoghi a quelli imposti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono integralmente o parzialmente esclusi dagli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 2 relativi ai soggetti del sistema bancario ombra.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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