+35. Una preoccupazione concreta in merito al ricorso al trattamento alternativo dovrebbe basarsi …

35. Una preoccupazione concreta in merito al ricorso al trattamento alternativo dovrebbe basarsi …

Una preoccupazione concreta in merito al ricorso al trattamento alternativo dovrebbe basarsi quanto meno su uno dei motivi elencati di seguito.

Preoccupazioni concrete in merito all’ente

  • a) Il ricorso al trattamento alternativo comporta o è probabile che comporti una violazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE)
  • n. 575/2013;
  • b) l’ente non è conforme ai propri obblighi di segnalazione di cui agli articoli 394 e 430 del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • c) il trattamento alternativo non è integrato, o lo è solo parzialmente, nel quadro della gestione dei rischi dell’ente;
  • d) le conclusioni di rilievo emerse da ispezioni in loco, audit interni ed esterni o da altre valutazioni prudenziali dimostrano che le procedure interne non sono sufficienti a gestire

11 SOSTITUZIONE CON RIGUARDO ALLE «OPERAZIONI DI VENDITA CON PATTO DI RIACQUISTO TRI ‑ PARTY» DI CUI AL L’ARTICOLO 403, PARAGRAFO 3, CRR

e/o monitorare il ricorso al trattamento alternativo in conformità dei presenti orientamenti.

Preoccupazioni concrete in merito al contratto di servizi

  • e) Le disposizioni incluse nel contratto di servizi non assicurano l’osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, compresi i presenti orientamenti. In particolare:
  • i. le disposizioni del contratto di servizi relative alla revisione dei limiti specificati non consentirebbero a un ente di chiedere la tempestiva attuazione di cambiamenti volti a impedire una violazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
  • ii. l’ente o un terzo legittimato non hanno il diritto di verificare i servizi forniti dall’agente tri ‑party ai sensi del contratto di servizi, al fine di accertare che l’agente tri‑party abbia predisposto opportune salvaguardie per impedire violazioni dei limiti specificati dall’ente, come previsto dall’articolo 403, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE)
  • n. 575/2013.

Preoccupazioni concrete in merito all’agente tri ‑ party

  • f) L’agente tri ‑ party è un’entità regolamentata, la cui autorizzazione è successivame nte revocata dall’autorità competente;
  • g) è dimostrato che l’agente tri ‑ party non ha adempiuto agli obblighi di introduzione tempestiva di revisioni dei limiti specificati, in conformità dei termini del contratto di servizi, o non ha tenuto conto di richieste dell’ente volte a escludere taluni tipi di garanzie
  • o emittenti di garanzie, ovvero i suoi sistemi di monitoraggio non consentono una gestione accurata e tempestiva dei limiti specificati.

4.5.3 Procedura volta a gestire una preoccupazione concreta

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/