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+Articolo 426 Aggiornamento dei futuri requisiti di liquidità |
Articolo 426 Aggiornamento dei futuri requisiti di liquiditàArticolo 426 Aggiornamento dei futuri requisiti di liquidità A seguito dell'adozione da parte della Commissione di un atto delegato per specificare il requisito di liquidità conformemente all'articolo 460, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare le condizioni di cui all'articolo 421, paragrafo 1, all'articolo 422, ad eccezione dei paragrafi 8, 9 e 10 di tale articolo, e all'articolo 424 allo scopo di tenere conto delle norme convenute a livello internazionale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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