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+Articolo 428 octies Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi |
Articolo 428 octies Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativiArticolo 428 octies Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi Laddove l'ente partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 ovvero a un gruppo cooperativo in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale e che l'ente depositante considera attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti ai requisiti seguenti:
a)
l'ente depositante applica il fattore di finanziamento stabile richiesto ai sensi del capo 4, sezione 2, in funzione del trattamento di tali depositi a vista come attività di livello 1, di livello 2A o di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e in funzione del pertinente coefficiente di scarto applicato a tali depositi a vista ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità;
b)
l'ente centrale che riceve il deposito applica il fattore di finanziamento stabile disponibile simmetrico corrispondente. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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