+CHAPTER 5 Derogation for small and non-complex institutions
---+Articolo 428 sextricies Deroga per gli enti piccoli e non complessi

CHAPTER 5 Derogation for small and non-complex institutions

CHAPTER 5 Derogation for small and non-complex institutions

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 428 sextricies Deroga per gli enti piccoli e non complessi

Articolo 428 sextricies

Deroga per gli enti piccoli e non complessi

In deroga ai capi 3 e 4, gli enti piccoli e non complessi possono scegliere, previa autorizzazione della rispettiva autorità competente, di calcolare il rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 6, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 7, espresso in percentuale.

Un'autorità competente può chiedere a un ente piccolo e non complesso di conformarsi al requisito di finanziamento stabile netto basato sul finanziamento stabile a disposizione dell'ente di cui al capo 3 e sul finanziamento stabile richiesto all'ente di cui al capo 4, nel caso in cui ritenga che la metodologia semplificata non sia adeguata a rilevare i rischi di finanziamento di tale ente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito