Articolo 428 sextricies
Deroga per gli enti piccoli e non complessi
In deroga ai capi 3 e 4, gli enti piccoli e non complessi possono scegliere, previa autorizzazione della rispettiva autorità competente, di calcolare il rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 6, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 7, espresso in percentuale.
Un'autorità competente può chiedere a un ente piccolo e non complesso di conformarsi al requisito di finanziamento stabile netto basato sul finanziamento stabile a disposizione dell'ente di cui al capo 3 e sul finanziamento stabile richiesto all'ente di cui al capo 4, nel caso in cui ritenga che la metodologia semplificata non sia adeguata a rilevare i rischi di finanziamento di tale ente.