+Articolo 429 quater Calcolo del valore dell'esposizione dei derivati
---+Articolo 429 quater 1.
---+Articolo 429 quater 2.
---+Articolo 429 quater 3.
---+Articolo 429 quater 4.
---+Article 429c 4a.
---+Articolo 429 quater 5.
---+Articolo 429 quater 6.

Articolo 429 quater Calcolo del valore dell'esposizione dei derivati

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 429 quater 1.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3.

Nel calcolare il valore dell'esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295. Gli enti non tengono conto della compensazione tra prodotti differenti, ma possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25, lettera c), e i derivati su crediti qualora siano soggetti a un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c).

Gli enti includono nella misura dell'esposizione complessiva le opzioni vendute anche ove il valore della loro esposizione possa essere fissato a zero a norma del trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 5.

Articolo 429 quater 2.
Se la costituzione di una garanzia reale in relazione a contratti derivati determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività, gli enti annullano contabilmente tale riduzione.
Articolo 429 quater 3.

Ai fini del paragrafo 1, gli enti che calcolano il costo di sostituzione di contratti derivati a norma dell'articolo 275 possono riconoscere come margine di variazione di cui all'articolo 275 solo le garanzie reali ricevute dalle rispettive controparti in contante, ove la disciplina contabile applicabile non abbia già rilevato il margine di variazione come riduzione del valore dell'esposizione e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

▼M17

a) 

per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione dalle attività dell’ente;

▼M8

b) 

il margine di variazione è calcolato e scambiato almeno quotidianamente in base alla valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;

c) 

il margine di variazione ricevuto è espresso in una valuta specificata nel contratto derivato, nell'accordo quadro di compensazione che lo disciplina, nell'allegato relativo al supporto di credito accluso all'accordo quadro di compensazione ammissibile o definita da un eventuale accordo di compensazione con una QCCP;

d) 

il margine di variazione ricevuto corrisponde all'importo totale che sarebbe necessario per estinguere l'esposizione del contratto derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi la soglia e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili alla controparte;

e) 

il contratto derivato e il margine di variazione tra l'ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l'ente può riconoscere l'effetto di riduzione del rischio conformemente all'articolo 295.

Ove un ente fornisca garanzie in contante alla controparte e tale garanzia soddisfi le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a e), l'ente considera tale garanzia come margine di variazione costituito presso la controparte e lo include nel calcolo del costo di sostituzione.

Ai fini del primo comma, lettera b), si considera che un ente ha soddisfatto la condizione ivi stabilita se il margine di variazione è scambiato il mattino del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto derivato, purché lo scambio avvenga in base al valore del contratto al termine del giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto.

Ai fini del primo comma, lettera d), in caso di controversia in materia di margine, gli enti possono riconoscere l'importo della garanzia non contestata oggetto dello scambio.

Articolo 429 quater 4.
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti non includono le garanzie reali ricevute nel calcolo del NICA quale definito all’articolo 272, punto 12 bis.
Article 429c 4a.

By way of derogation from paragraphs 3 and 4, an institution may recognise any collateral received in accordance with Part Three, Title II, Chapter 6, Section 3 where all of the following conditions are met:

(a) 

the collateral is received from a client for a derivative contract cleared by the institution on behalf of that client;

(b) 

the contract referred to in point (a) is cleared through a QCCP;

(c) 

where the collateral has been received in the form of initial margin, that collateral is segregated from the assets of the institution.

Articolo 429 quater 5.
Ai fini del paragrafo 1, gli enti fissano a uno il valore del moltiplicatore utilizzato nel calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 278, paragrafo 1, tranne nel caso dei contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP.
Articolo 429 quater 6.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, per determinare il valore dell’esposizione di quanto segue:

a) 

contratti derivati elencati all’allegato II e derivati su crediti, se usano tale metodo anche per determinare il valore dell’esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti di fondi propri stabiliti all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) 

derivati su crediti ai quali applicano il trattamento di cui all’articolo 273, paragrafo 3 o 5, se sono soddisfatte le condizioni per l’uso di tale metodo.

Ove applichino uno dei metodi di cui al primo comma, gli enti non sottraggono l'importo del margine che hanno ricevuto dalla misura dell'esposizione complessiva.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito