+Articolo 429 quater 1.
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Articolo 429 quater 1.
Gli enti calcolano il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3. Nel calcolare il valore dell'esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295. Gli enti non tengono conto della compensazione tra prodotti differenti, ma possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25, lettera c), e i derivati su crediti qualora siano soggetti a un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c). Gli enti includono nella misura dell'esposizione complessiva le opzioni vendute anche ove il valore della loro esposizione possa essere fissato a zero a norma del trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 5.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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