+Articolo 433 Frequenza e ambito di applicazione delle informative

Articolo 433 Frequenza e ambito di applicazione delle informative

Articolo 433

Frequenza e ambito di applicazione delle informative

Gli enti pubblicano le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità stabilite nel presente articolo e negli articoli 433 bis, 433 ter, 433 quater e 434.

L’ABE pubblica le informative annuali sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l’ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale giorno.

L’ABE pubblica le informative semestrali e trimestrali sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l’ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale giorno.

Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informative richieste ai sensi della presente parte e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell’articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito