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+Articolo 433 Frequenza e ambito di applicazione delle informative |
Articolo 433 Frequenza e ambito di applicazione delle informativeArticolo 433 Frequenza e ambito di applicazione delle informative Gli enti pubblicano le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità stabilite nel presente articolo e negli articoli 433 bis, 433 ter, 433 quater e 434. L’ABE pubblica le informative annuali sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l’ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale giorno. L’ABE pubblica le informative semestrali e trimestrali sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l’ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale giorno. Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informative richieste ai sensi della presente parte e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell’articolo 106 della direttiva 2013/36/UE. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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