+Articolo 477 bis Deduzioni da elementi di passività ammissibili
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Articolo 477 bis Deduzioni da elementi di passività ammissibili

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 477 bis 1.

In deroga all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, e fino al 31 dicembre 2024, l’autorità di risoluzione di un ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare che l’importo corretto mi sia calcolato utilizzando la seguente definizione di ri e wi:

ri

=

il requisito patrimoniale complessivo basato sul rischio applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri ai sensi del presente regolamento;

wi

=

il requisito patrimoniale complessivo di classe 1 non basato sul rischio applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati capitale di classe 1 ai sensi del presente regolamento.

Articolo 477 bis 2.

L’autorità di risoluzione può concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se la filiazione è stabilita in un paese terzo che non dispone ancora di un regime di risoluzione applicabile a livello locale se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) 

non vi sono impedimenti di fatto o di diritto attuali o previsti che ostacolino il rapido trasferimento di attività dalla filiazione all’ente impresa madre;

b) 

la pertinente autorità del paese terzo della filiazione ha fornito all’autorità di risoluzione dell’ente impresa madre un parere secondo cui attività pari all’importo che la filiazione deve dedurre conformemente all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, secondo comma, potrebbero essere trasferite dalla filiazione all’ente impresa madre.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito