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+Articolo 477 bis 2. |
Articolo 477 bis 2.L’autorità di risoluzione può concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se la filiazione è stabilita in un paese terzo che non dispone ancora di un regime di risoluzione applicabile a livello locale se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a)
non vi sono impedimenti di fatto o di diritto attuali o previsti che ostacolino il rapido trasferimento di attività dalla filiazione all’ente impresa madre;
b)
la pertinente autorità del paese terzo della filiazione ha fornito all’autorità di risoluzione dell’ente impresa madre un parere secondo cui attività pari all’importo che la filiazione deve dedurre conformemente all’articolo 72 sexies, paragrafo 4, secondo comma, potrebbero essere trasferite dalla filiazione all’ente impresa madre. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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