+Articolo 480 Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati
---+Articolo 480 1.
---+Articolo 480 2.
---+Articolo 480 3.
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Articolo 480 Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 480 1.
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In deroga all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 85, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 le percentuali di cui ai predetti articoli sono moltiplicate per un fattore applicabile.
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Articolo 480 2.
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Ai fini del paragrafo 1, il fattore applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:
a)
da 0,2 a 1 nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
b)
da 0,4 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
c)
da 0,6 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e
d)
da 0,8 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
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Articolo 480 3.
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Le autorità competentideterminano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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