+Articolo 480 Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati
---+Articolo 480 1.
---+Articolo 480 2.
---+Articolo 480 3.

Articolo 480 Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati

-

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 480 1.
In deroga all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 85, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 le percentuali di cui ai predetti articoli sono moltiplicate per un fattore applicabile.
Articolo 480 2.

Ai fini del paragrafo 1, il fattore applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:

a) 

da 0,2 a 1 nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;

b) 

da 0,4 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;

c) 

da 0,6 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e

d) 

da 0,8 a 1 nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

Articolo 480 3.
Le autorità competentideterminano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito