+Articolo 489 Strumenti ibridi con opzione call e incentivo al rimborso
---+Articolo 489 1.
---+Articolo 489 2.
---+Articolo 489 3.
---+Articolo 489 4.
---+Articolo 489 5.
---+Articolo 489 6.
|
Articolo 489 Strumenti ibridi con opzione call e incentivo al rimborso
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 489 1.
|
In deroga agli articoli 51 e 52, nel periodo a decorrere da 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti al presente articolo.
|
|
Articolo 489 2.
|
Gli strumenti sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1o gennaio 2013;
b)
l'ente non abbia esercitato l'opzione call;
c)
le condizioni stabilite all'articolo 52 sono soddisfatte a partire dal 1o gennaio 2013.
|
|
Articolo 489 3.
|
Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1 senza limite, purché:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1o gennaio 2013 o successivamente;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c)
le condizioni fissate all'articolo 52 siano soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
|
|
Articolo 489 4.
|
Gli strumenti non sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 e non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 484, paragrafo 4, a decorrere da 1o gennaio 2014 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso tra il 31 dicembre 2011 e il 1o gennaio 2013;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c)
le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
|
|
Articolo 489 5.
|
Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1o gennaio 2013 o successivamente;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c)
le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
|
|
Articolo 489 6.
|
Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c)
le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|