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+Articolo 489 5. |
Articolo 489 5.Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1o gennaio 2013 o successivamente;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c)
le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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