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+Articolo 489 3. |
Articolo 489 3.Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1 senza limite, purché:
a)
l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1o gennaio 2013 o successivamente;
b)
l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c)
le condizioni fissate all'articolo 52 siano soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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