+Articolo 503 Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
---+Articolo 503 1.
---+Articolo 503 2.
---+Articolo 503 3.
---+Articolo 503 4.
|
Articolo 503 Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
-
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
|
Articolo 503 1.
|
Entro il 31 dicembre 2014, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella quale esamina se i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 129 e i requisiti di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo 336, paragrafo 3, siano appropriati per tutti gli strumenti ammissibili a tali trattamenti e se i criteri di cui all'articolo 129 siano adeguati.
|
|
Articolo 503 2.
|
La relazione e le proposte di cui al paragrafo 1 concernono i seguenti aspetti:
a)
la misura in cui gli attuali requisiti patrimoniali di vigilanza applicabili alle obbligazioni garantite distinguono in maniera adeguata tra le variazioni nella qualità creditizia delle obbligazioni garantite e la garanzia reale che le copre, compresa l'entità delle variazioni nei diversi Stati membri;
b)
la trasparenza del mercato delle obbligazioni garantite e la misura in cui questo fattore facilita un'esaustiva analisi interna del rischio di credito delle obbligazioni garantite e della garanzia reale a copertura delle stesse da parte degli investitori e la separazione delle attività in caso di insolvenza dell'emittente, compresi gli effetti di attenuazione del rigoroso quadro giuridico nazionale sottostante conformemente all'articolo 129 del presente regolamento e dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE sulla qualità creditizia complessiva di un'obbligazione garantita e delle sue implicazioni per il livello di trasparenza richiesto dagli investitori; e
c)
la misura in cui l'emissione di obbligazioni garantite da parte di un ente creditizio incide sul rischio di credito cui sono esposti gli altri creditori dell'ente emittente.
|
|
Articolo 503 3.
|
Entro il 31 dicembre 2014, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale esamina se i prestiti garantiti da aeromobili (gravami su aeromobili) e i prestiti su immobili residenziali coperti da una garanzia ma non garantiti da un'ipoteca registrata siano da considerarsi, in determinate circostanze, attività ammissibili conformemente dell'articolo 129.
|
|
Articolo 503 4.
|
Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riesamina l'adeguatezza della deroga di cui all'articolo 496 e, se del caso, esamina l'opportunità di estendere un simile trattamento a qualsiasi altra forma di obbligazione garantita. Alla luce di tale riesame la Commissione può, se del caso, adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per rendere permanente la deroga o presentare proposte legislative per estenderla ad altre forme di obbligazioni garantite.
|
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
|