+Articolo 506 Rischio di credito — assicurazione dei crediti

Articolo 506 Rischio di credito — assicurazione dei crediti

Articolo 506

Rischio di credito — assicurazione dei crediti

Entro il 30 giugno 2024, l’ABE, in stretta collaborazione con l’AEAP, riferisce alla Commissione in merito all’ammissibilità e all’utilizzo di polizze di assicurazione del credito come tecniche di attenuazione del rischio di credito, anche per quanto riguarda:

a) 

l’adeguatezza dei parametri di rischio associati di cui alla parte tre, titolo II, capi 3 e 4;

b) 

un’analisi della rischiosità effettiva e osservata delle esposizioni al rischio di credito quando l’assicurazione del credito sia stata riconosciuta come tecnica di attenuazione del rischio di credito;

c) 

la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento con i risultati dell’analisi di cui alle lettere a) e b).

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2024, per modificare il trattamento applicabile all’assicurazione del credito di cui alla parte tre, titolo II.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito