+Articolo 15 Registro dell’ABE
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Articolo 15 Registro dell’ABE

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 15 1.
L’ABE sviluppa, gestisce e mantiene un registro elettronico centrale contenente le informazioni notificate dalle autorità competenti conformemente al paragrafo 2. L’ABE è responsabile della corretta presentazione di tali informazioni.

L’ABE, a titolo gratuito, mette il registro a disposizione del pubblico sul proprio sito web e consente un facile accesso alle informazioni elencate e una facile ricerca delle stesse.

Articolo 15 2.
Le autorità competenti notificano senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nei rispettivi registri pubblici di cui all’articolo 14 in una lingua di uso corrente nel settore della finanza.
Articolo 15 3.
Le autorità competenti sono responsabili dell’esattezza delle informazioni specificate al paragrafo 2 e dell’aggiornamento di tali informazioni.
Articolo 15 4.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici relativi allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento del registro elettronico centrale e all’accesso alle informazioni ivi contenute. I requisiti tecnici garantiscono che solo l’autorità competente e l’ABE possano modificare le informazioni.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 15 5.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione in merito ai dettagli e alla struttura delle informazioni da notificare a norma del paragrafo 1, compresi il formato e il modello comuni in cui si devono fornire tali informazioni.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 luglio 2017.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito