+Articolo 15 Registro dell’ABE
---+Articolo 15 1.
---+Articolo 15 2.
---+Articolo 15 3.
---+Articolo 15 4.
---+Articolo 15 5.
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Articolo 15 Registro dell’ABE
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 15 1.
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L’ABE sviluppa, gestisce e mantiene un registro elettronico centrale contenente le informazioni notificate dalle autorità competenti conformemente al paragrafo 2. L’ABE è responsabile della corretta presentazione di tali informazioni. L’ABE, a titolo gratuito, mette il registro a disposizione del pubblico sul proprio sito web e consente un facile accesso alle informazioni elencate e una facile ricerca delle stesse.
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Articolo 15 2.
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Le autorità competenti notificano senza indugio all’ABE le informazioni iscritte nei rispettivi registri pubblici di cui all’articolo 14 in una lingua di uso corrente nel settore della finanza.
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Articolo 15 3.
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Le autorità competenti sono responsabili dell’esattezza delle informazioni specificate al paragrafo 2 e dell’aggiornamento di tali informazioni.
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Articolo 15 4.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici relativi allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento del registro elettronico centrale e all’accesso alle informazioni ivi contenute. I requisiti tecnici garantiscono che solo l’autorità competente e l’ABE possano modificare le informazioni. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2018. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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Articolo 15 5.
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L’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione in merito ai dettagli e alla struttura delle informazioni da notificare a norma del paragrafo 1, compresi il formato e il modello comuni in cui si devono fornire tali informazioni. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 luglio 2017. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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