+Sezione 1 Disposizioni generali
---+Articolo 5 Domande di autorizzazione
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
------+Articolo 5 4.
------+Articolo 5 5.
------+Articolo 5 6.
------+Articolo 5 7.
---+Articolo 6 Controllo della partecipazione azionaria
------+Articolo 6 1.
------+Articolo 6 2.
------+Articolo 6 3.
------+Articolo 6 4.
---+Articolo 7 Capitale iniziale
---+Articolo 8 Fondi propri
------+Articolo 8 1.
------+Articolo 8 2.
------+Articolo 8 3.
---+Articolo 9 Computo dei fondi propri
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
------+Articolo 9 3.
---+Articolo 10 Requisiti in materia di tutela
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
---+Articolo 11 Rilascio dell’autorizzazione
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
------+Articolo 11 3.
------+Articolo 11 4.
------+Articolo 11 5.
------+Articolo 11 6.
------+Articolo 11 7.
------+Articolo 11 8.
------+Articolo 11 9.
---+Articolo 12 Comunicazione della decisione
---+Articolo 13 Revoca dell’autorizzazione
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
---+Articolo 14 Iscrizione nello Stato membro di origine
------+Articolo 14 1.
------+Articolo 14 2.
------+Articolo 14 3.
------+Articolo 14 4.
---+Articolo 15 Registro dell’ABE
------+Articolo 15 1.
------+Articolo 15 2.
------+Articolo 15 3.
------+Articolo 15 4.
------+Articolo 15 5.
---+Articolo 16 Mantenimento dell’autorizzazione
---+Articolo 17 Contabilità e revisione legale
------+Articolo 17 1.
------+Articolo 17 2.
------+Articolo 17 3.
------+Articolo 17 4.
---+Articolo 18 Attività
------+Articolo 18 1.
------+Articolo 18 2.
------+Articolo 18 3.
------+Articolo 18 4.
------+Articolo 18 5.
------+Articolo 18 6.

Sezione 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Disposizioni generali

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 5 Domande di autorizzazione -
Articolo 6 Controllo della partecipazione azionaria -
Articolo 7 Capitale iniziale

Articolo 7

Capitale iniziale

Gli Stati membri richiedono agli istituti di pagamento di detenere, all’atto dell’autorizzazione, un capitale iniziale comprendente uno o più elementi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a e) del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo le modalità seguenti:

a) 

quando l’istituto di pagamento presta solo i servizi di pagamento di cui al punto 6 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 20 000 EUR;

b) 

quando l’istituto di pagamento presta i servizi di pagamento di cui al punto 7 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 50 000 EUR;

c) 

quando l’istituto di pagamento presta qualsiasi dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell’allegato I, il suo capitale non è mai inferiore a 125 000 EUR.

Articolo 8 Fondi propri -
Articolo 9 Computo dei fondi propri -
Articolo 10 Requisiti in materia di tutela -
Articolo 11 Rilascio dell’autorizzazione -
Articolo 12 Comunicazione della decisione

Articolo 12

Comunicazione della decisione

Entro tre mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione, le autorità competenti comunicano al richiedente se l’autorizzazione è concessa o respinta. L’autorità competente fornisce le motivazioni sottostanti l’eventuale diniego di autorizzazione.

Articolo 13 Revoca dell’autorizzazione -
Articolo 14 Iscrizione nello Stato membro di origine -
Articolo 15 Registro dell’ABE -
Articolo 16 Mantenimento dell’autorizzazione

Articolo 16

Mantenimento dell’autorizzazione

Qualora intervengano cambiamenti che incidono sull’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite conformemente all’articolo 5, l’istituto di pagamento ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro d’origine.

Articolo 17 Contabilità e revisione legale -
Articolo 18 Attività -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito