+Articolo 37 Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica
---+Articolo 37 1.
---+Articolo 37 2.
---+Articolo 37 3.
---+Articolo 37 4.
---+Articolo 37 5.
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Articolo 37 Divieto di prestare servizi di pagamento per i soggetti diversi dai prestatori di servizi di pagamento e obbligo di notifica
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 37 1.
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Gli Stati membri vietano alle persone fisiche o giuridiche che non siano prestatori di servizi di pagamento, né siano espressamente escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva, di prestare servizi di pagamento.
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Articolo 37 2.
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Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi che svolgono una delle attività di cui all’articolo 3, lettera k), punti i) e ii), o che svolgono entrambe le attività per le quali il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nei precedenti 12 mesi sia superiore all’importo di 1 milione di EUR, inviino alle autorità competenti una notifica con la descrizione dei servizi offerti, in cui si specifichi in base a quale esclusione di cui all’articolo 3, lettera k), punti i) e ii), l’attività si considera svolta. Sulla scorta di tale notifica l’autorità competente adotta una decisione motivata sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, lettera k), e qualora l’attività non sia considerata una rete limitata e ne informa di conseguenza il prestatore di servizi.
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Articolo 37 3.
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Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi che svolgono un’attività di cui all’articolo 3, lettera l), inviino una notifica alle autorità competenti e che forniscano alle stesse un parere annuale sulla revisione contabile attestante che l’attività rientra nei limiti di cui all’articolo 3, lettera l).
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Articolo 37 4.
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In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti informano l’ABE riguardo ai servizi notificati ai sensi dei paragrafi 2 e 3, precisando in base a quale esclusione l’attività è prestati.
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Articolo 37 5.
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La descrizione dell’attività notificata ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo è messa a disposizione del pubblico nei registri di cui agli articoli 14 e 15.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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