+Articolo 105 Esercizio della delega
---+Articolo 105 1.
---+Articolo 105 2.
---+Articolo 105 3.
---+Articolo 105 4.
---+Articolo 105 5.
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Articolo 105 Esercizio della delega
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 105 1.
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Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
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Articolo 105 2.
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Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 104 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 12 gennaio 2016.
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Articolo 105 3.
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Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 104 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
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Articolo 105 4.
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Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Articolo 105 5.
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L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 104 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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