+Articolo 111 Modifiche della direttiva 2009/110/CE
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Articolo 111 Modifiche della direttiva 2009/110/CE

Articolo 111

Modifiche della direttiva 2009/110/CE

La direttiva 2009/110/CE è così modificata:

1) 

l’articolo 3 è così modificato:

a) 

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
Fatta salva la presente direttiva, agli istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili l’articolo 5, gli articoli da 11 a 17, l’articolo 19, paragrafi 5 e 6, e gli articoli da 20 a 31 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) compresi gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’articolo 28, paragrafo 5, e dell’articolo 29, paragrafo 7.
b) 

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.  
Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica distribuisce moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica, a tali istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili gli articoli da 27 a 31, eccetto l’articolo 29, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/2366, compresi gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 5, e dell’articolo 29, paragrafo 7.
5.  
Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di moneta elettronica possono fornire servizi di pagamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva tramite agenti nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366.»;
2) 

all’articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.  
Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato attività in conformità della presente direttiva e della direttiva 2007/64/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale anteriormente al 13 gennaio 2018, a proseguire tale attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro senza essere tenuti a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della presente direttiva o a rispettare altre condizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al 13 luglio 2018.

Gli Stati membri prescrivono agli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 13 luglio 2018, se tali istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dal titolo II della presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.

Gli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma, che dalla verifica effettuata dalle autorità competenti risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II, ricevono l’autorizzazione e sono iscritti nel registro. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro il 13 luglio 2018 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.».

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Article 111 ‘1.
Without prejudice to this Directive, Article 5, Articles 11 to 17, Article 19(5) and (6) and Articles 20 to 31 of Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council ( *2 ), including the delegated acts adopted under Article 15(4), Article 28(5) and Article 29(7) thereof, shall apply to electronic money institutions mutatis mutandis.
Article 111 ‘4.
Member States shall allow electronic money institutions that have, before 13 January 2018, taken up activities in accordance with this Directive and with Directive 2007/64/EC in the Member State in which their head office is located to continue those activities in that Member State or in another Member State without being required to seek authorisation in accordance with Article 3 of this Directive or to comply with other requirements laid down or referred to in Title II of this Directive until 13 July 2018.
Article 111 5.
Notwithstanding paragraph 4 of this Article, electronic money institutions shall not issue electronic money through agents. Electronic money institutions shall be allowed to provide payment services referred to in point (a) of Article 6(1) of this Directive through agents subject to the conditions laid down in Article 19 of Directive (EU) 2015/2366.’;

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito