+TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
---+Articolo 107 Piena armonizzazione
------+Articolo 107 1.
------+Articolo 107 2.
------+Articolo 107 3.
---+Articolo 108 Clausola di revisione
---+Articolo 109 Disposizioni transitorie
------+Articolo 109 1.
------+Articolo 109 2.
------+Articolo 109 3.
------+Articolo 109 4.
------+Articolo 109 5.
---+Articolo 110 Modifiche della direttiva 2002/65/CE
---+Articolo 111 Modifiche della direttiva 2009/110/CE
------+Article 111 ‘1.
------+Article 111 ‘4.
------+Article 111 5.
---+Articolo 112 Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010
------+Article 112 ‘2.
------+Article 112 ‘(1)
---+Articolo 113 Modifica della direttiva 2013/36/UE
---+Articolo 114 Abrogazione
---+Articolo 115 Attuazione
------+Articolo 115 1.
------+Articolo 115 2.
------+Articolo 115 3.
------+Articolo 115 4.
------+Articolo 115 5.
------+Articolo 115 6.
---+Articolo 116 Entrata in vigore
---+Articolo 117 Destinatari

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione
Articolo 107 Piena armonizzazione -
Articolo 108 Clausola di revisione

Articolo 108

Clausola di revisione

Entro il 13 gennaio 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione e l’impatto della presente direttiva, in particolare:

a) 

sull’adeguatezza e l’impatto delle norme relative alle spese stabilite dall’articolo 62, paragrafi 3, 4 e 5;

b) 

sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, compresa una valutazione della possibilità di applicare integralmente i titoli III e IV, se tecnicamente fattibile, alle operazioni di pagamento di cui ai summenzionati paragrafi;

c) 

sull’accesso ai sistemi di pagamento, con particolare attenzione al livello di concorrenza;

d) 

sull’adeguatezza e l’impatto delle soglie per le operazioni di pagamento di cui all’articolo 3, lettera i);

e) 

sull’adeguatezza e l’impatto della soglia per l’esenzione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a);

f) 

se, sulla base di eventuali sviluppi, sarebbe auspicabile introdurre - a integrazione delle disposizioni dell’articolo 75 sulle operazioni di pagamento il cui importo non è noto in anticipo e i fondi sono bloccati- limiti massimi per definire a quanto possono ammontare gli importi bloccati sul conto di pagamento del pagatore in tali situazioni.

Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.

Articolo 109 Disposizioni transitorie -
Articolo 110 Modifiche della direttiva 2002/65/CE

Articolo 110

Modifiche della direttiva 2002/65/CE

All’articolo 4 della direttiva 2002/65/CE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.  
Qualora sia applicabile anche la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ), le disposizioni in materia di informazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, fatta eccezione per il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), il punto 4, lettera b), sono sostituite dagli articoli 44, 45, 51 e 52 della direttiva (UE) 2015/2366.
Articolo 111 Modifiche della direttiva 2009/110/CE

Articolo 111

Modifiche della direttiva 2009/110/CE

La direttiva 2009/110/CE è così modificata:

1) 

l’articolo 3 è così modificato:

a) 

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
Fatta salva la presente direttiva, agli istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili l’articolo 5, gli articoli da 11 a 17, l’articolo 19, paragrafi 5 e 6, e gli articoli da 20 a 31 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) compresi gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, dell’articolo 28, paragrafo 5, e dell’articolo 29, paragrafo 7.
b) 

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.  
Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. Se un istituto di moneta elettronica distribuisce moneta elettronica in un altro Stato membro assumendo detta persona fisica o giuridica, a tali istituti di moneta elettronica si applicano in quanto compatibili gli articoli da 27 a 31, eccetto l’articolo 29, paragrafi 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/2366, compresi gli atti delegati adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 5, e dell’articolo 29, paragrafo 7.
5.  
Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti. Gli istituti di moneta elettronica possono fornire servizi di pagamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva tramite agenti nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366.»;
2) 

all’articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.  
Gli Stati membri autorizzano gli istituti di moneta elettronica che abbiano avviato attività in conformità della presente direttiva e della direttiva 2007/64/CE nello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale anteriormente al 13 gennaio 2018, a proseguire tale attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro senza essere tenuti a chiedere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della presente direttiva o a rispettare altre condizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al 13 luglio 2018.

Gli Stati membri prescrivono agli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma di presentare alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti per permettere loro di valutare, entro il 13 luglio 2018, se tali istituti di moneta elettronica soddisfano i requisiti fissati dal titolo II della presente direttiva e, in caso contrario, di stabilire le misure da adottare per garantire tale rispetto o se sia opportuno revocare l’autorizzazione.

Gli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma, che dalla verifica effettuata dalle autorità competenti risultano conformi ai requisiti previsti nel titolo II, ricevono l’autorizzazione e sono iscritti nel registro. Agli istituti di moneta elettronica che non soddisfano i requisiti previsti nel titolo II della presente direttiva entro il 13 luglio 2018 è fatto divieto di emettere moneta elettronica.».

Articolo 112 Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Articolo 112

Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:

1) 

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  
L’Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ), della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ), del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *6 ), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 ), nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE e della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), comprese le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti e ogni altro atto giuridicamente vincolante dell’Unione che attribuisca compiti all’Autorità. L’Autorità opera altresì in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ( 13 ).
2) 

all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1)  
“istituti finanziari”: gli “enti creditizi” quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, le “imprese di investimento” quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, i “conglomerati finanziari” quali definiti all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE, i “prestatori di servizi di pagamento” quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 e gli “istituti di moneta elettronica” quali definiti all’articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, salvo che, in relazione alla direttiva (UE) 2015/849, per “istituti finanziari” si intendano gli enti creditizi e gli istituti finanziari quali definiti all’articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva (UE) 2015/849;».
Articolo 113 Modifica della direttiva 2013/36/UE

Articolo 113

Modifica della direttiva 2013/36/UE

Nell’allegato I della direttiva 2013/36/UE, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4) 

Servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *8 );

Articolo 114 Abrogazione

Articolo 114

Abrogazione

La direttiva 2007/64/CE è abrogata a decorrere dal 13 gennaio 2018.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 115 Attuazione -
Articolo 116 Entrata in vigore

Articolo 116

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 117 Destinatari

Articolo 117

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito